Convenzione del lavoro marittimo, 2006
Il trasporto marittimo sotto la bandiera di una nuova norma
Una nuova «carta dei diritti» — la Convenzione del lavoro marittimo dell’ILO — entra in vigore. Viene garantita la protezione degli 1,5 milioni di marittimi nel mondo, insieme alla concorrenza equa tra armatori.
Guy Ryder, Direttore Generale dell’ILO |
«Questa Convenzione segna una svolta nella storia marittima», ha dichiarato Guy Ryder, Direttore Generale dell’ILO. «Frutto del dialogo tripartito e della cooperazione internazionale, la Convenzione promuove condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi e un’equa concorrenza fra armatori in uno dei settori più globalizzati».
«Invito tutti i paesi che hanno interessi in questo settore a ratificare questa Convenzione — sempre che non l’abbiano fatto finora — e chiedo ai governi ed agli armatori di lavorare efficacemente per la sua applicazione».
La nuova Convenzione diventa obbligatoria nel diritto internazionale a partire dal 20 agosto. Per l’entrata in vigore della Convenzione, erano necessarie le ratifiche di 30 Stati membri dell’ILO che rappresentassero complessivamente il 33 per cento della stazza lorda mondiale. Ad oggi, sono oltre 45 gli Stati membri dell’ILO ad aver ratificato la Convenzione, rappresentando il 70 per cento della stazza lorda mondiale*.
La Convenzione ha ricevuto il pieno sostegno della Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF), che rappresenta i marittimi, nonché della Federazione Internazionale degli Armatori (ISF), due organizzazioni il cui ruolo è stato fondamentale durante il processo di elaborazione della Convenzione — durato cinque anni — e per la sua adozione durante una sessione speciale della Conferenza Internazionale del Lavoro dell’ILO nel 2006.
La Convenzione gode anche del forte supporto dell’Organizzazione Marittima Internazionale (OMI), alla quale fa capo il settore mondiale del trasporto marittimo, responsabile di circa il 90 per cento del commercio mondiale. L’Unione Europea ha adottato delle direttive per dare effetto alla Convenzione, mentre il Memorandum d’intesa di Parigi e quello di Tokyo — incaricati ambedue di promuovere il controllo delle navi da parte dello Stato di porto — hanno adottato linee guida conformi alla Convenzione per rafforzare le ispezioni di controllo da parte dello Stato di porto.
Cleopatra Doumbia-Henry, Direttore Dipartimento delle norme internazionali del lavoro dell’ILO |
«L’entrata in vigore della Convenzione del lavoro marittimo del 2006 è un evento unico nella storia del diritto del lavoro marittimo internazionale», ha affermato Cleopatra Doumbia-Henry, Direttore del Dipartimento delle norme internazionali del lavoro dell’ILO. «Tutti hanno ormai il dovere di assicurare che la ratifica e l’applicazione della Convenzione si traducano nella legislazione e nella pratica, perché i marittimi di tutto il mondo possano beneficiare della protezione della Convenzione, e che gli armatori in linea con i requisiti della Convenzione sul lavoro dignitoso possano beneficiare dei suoi vantaggi».
«È anche urgente assicurare che gli Stati membri dell’ILO che hanno interessi marittimi ratifichino la Convenzione», ha sottolineato Doumbia. «L’ILO continuerà a lavorare con i governi e con le organizzazioni dei marittimi e degli armatori e con altri attori chiave dell’industria marittima per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione».
La Convenzione riunisce in un unico documento le norme internazionali minime che garantiscono un lavoro dignitoso ai marittimi e favoriscono al contempo condizioni uguali per tutti quegli armatori che operano sotto la bandiera di Stati che hanno ratificato la Convenzione, promuovendo la competitività grazie ad un settore marittimo affidabile e redditizio. L’obiettivo è quello di garantire che condizioni di lavoro dignitose vadano di pari passo con una concorrenza equa.
ILO celebra l’entrata in vigore della Convenzione del lavoro marittimo, 2006 (Webcast dal porto di Singapore) |
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* Il 20 agosto 2013, la Convenzione del lavoro marittimo è diventata legge internazionale vincolante per i primi 30 Stati la cui ratifica è stata registrata il 20 agosto 2012. Per tutti gli altri Stati ratificanti, la Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo la registrazione della loro ratifica.