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R170 Raccomandazione sulle statistiche del lavoro, 19851

Raccomandazione sulle statistiche del lavoro
Raccomandazione : R170
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 71
Data d’adozione : 25/06/1985
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 7 giugno 1985, nella sua settantunesima sessione ;

Riconoscendo la necessità di avere statistiche del lavoro affidabili, sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo, in particolare per la pianificazione ed il controllo del progresso economico e sociale, nonché per le relazioni professionali ;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla modifica della convenzione (n. 63) sulle statistiche dei salari e degli orari di lavoro, 1938, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione ;

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione a complemento della convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985,

adotta, oggi venticinque giugno millenovecentottantacinque, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulle statistiche del lavoro, 1985.


I - STATISTICHE DI BASE DEL LAVORO

1. (1) Dovrebbero essere compilate almeno una volta l’anno statistiche correnti sulla popolazione attiva, l’occupazione, se del caso la disoccupazione e, se possibile, la sotto-occupazione apparente.

(2) Tali statistiche dovrebbero essere classificate in base al sesso, e se possibile, in base alla classe di età ed al settore di attività economica.

2. (1) Al fine di soddisfare alle esigenze a lungo termine di analisi approfondite e di disporre di dati di base, dovrebbero essere compilate, almeno una volta ogni dieci anni, statistiche sulla struttura e sulla classificazione della popolazione attiva.

(2) Le suddette statistiche dovrebbero essere classificate almeno in base al sesso, alla classe di età, al gruppo di professione o al livello di qualifica, al settore di attività economica, alla regione geografica ed allo status nella professione (come datore di lavoro, lavoratore in proprio, salariato, lavoratore familiare non retribuito, membro di una cooperativa di produttori).

Statistiche sui salari e sulla durata del lavoro

3. (1) Dovrebbero essere compilate, almeno una volta l’anno, statistiche correnti sui guadagni medi e sulla durata media del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite).

(2) Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno secondo il settore di attività economica ed il sesso, e se opportuno, la dimensione dell’azienda e la regione geografica, nonché, se possibile, secondo la classe di età, la classe di professione o il livello di qualifica.

4. (1) Se opportuno, dovrebbero essere compilate almeno una volta l’anno statistiche attuali sui tassi salariali riferiti ai tempi ed alla durata normale del lavoro.

(2) Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno in base al settore di attività economica e, se opportuno, in base al sesso, alla classe di età, alla professione o al gruppo di professione o al livello di qualifica, alla dimensione dell’azienda, ed alla regione geografica.

5. (1) Al fine di soddisfare alle esigenze a lungo termine di analisi approfondite e di disporre di dati di base, dovrebbero essere compilate ad intervalli regolari, se possibile una volta ogni cinque anni, statistiche sulla struttura e sulla ripartizione dei salari.

(2) Le suddette statistiche dovrebbero fornire :

  1. dati sulle retribuzioni e sulla durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) classificati almeno in base al sesso, alla classe di età, alla professione o al gruppo di professioni o al livello di qualifica, al settore di attività economica, alla dimensione dell’azienda ed alla regione geografica ;
  2. dati dettagliati sulla composizione delle retribuzioni (come rimunerazioni al tasso di base, maggiorazioni per ore di straordinario, retribuzione di ore non lavorate, premi e gratifiche) e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) ;
  3. dati sulla classificazione dei salariati in base ai loro livelli di guadagno e di durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite), ripartiti secondo rilevanti caratteristiche dei salariati, come il sesso e la classe di età.

6. (1) Al fine di soddisfare alle esigenze a lungo termine, dovrebbero essere compilate, almeno una volta ogni cinque anni, statistiche sul costo della manodopera.

(2) Le suddette statistiche dovrebbero fornire dati sul livello e sulla composizione del costo della manodopera, classificati in base al settore di attività economica.

Indici dei prezzi al consumo

7. (1) Un indice generale dei prezzi al consumo, che includa tutte le voci spese, dovrebbe essere calcolato e pubblicato, per i gruppi più rappresentativi della popolazione o per l’insieme della popolazione.

(2) Indici di prezzo al consumo dovrebbero essere pubblicati a parte per voci importanti di spese di consumo, come alimentazione, bevande e tabacchi, abbigliamento e calzature, alloggio, combustibili e illuminazione e altre categorie significative.

8. Gli indici dei prezzi al consumo dovrebbero essere calcolati e pubblicati se possibile una volta al mese, ma almeno una volta ogni tre mesi.

9. Le ponderazioni utilizzate per calcolare gli indici dei prezzi al consumo dovrebbero essere rivedute almeno una volta ogni dieci anni ed adattate quando si constatino delle variazioni significative degli usi di consumo.

10. I prezzi utilizzati per calcolare gli indici dei prezzi al consumo dovrebbero essere rappresentativi degli usi di acquisto dei gruppi di popolazione interessati (ad esempio per quanto concerne i punti di vendita ed il tipo nonché la qualità degli articoli).

Statistiche sulle spese ed i redditi domestici

11. (1) Dovrebbero essere compilate almeno una volta ogni dieci anni statistiche delle spese domestiche o, se del caso, delle spese delle famiglie e se possibile, dei redditi domestici o, se opportuno, dei redditi delle famiglie.

(2) Dette statistiche dovrebbero fornire tra l’altro, per i nuclei-familiari o le famiglie, a seconda dei casi :

dati dettagliati concernenti le spese ;

se possibile, dati dettagliati concernenti i redditi, classificati in base al livello ed alla provenienza ;

dati dettagliati sulla loro composizione in base al sesso, alla classe di età e ad altre caratteristiche significative dei loro membri ;

dati concernenti le spese e, se possibile i redditi i classificati in base alla dimensione ed alla categoria, alle categorie di spese e se possibile alle classi di redditi.

Statistiche sulle lesioni professionali e sulle malattie professionali

12. (1) Dovrebbero essere compilate statistiche sulle lesioni professionali almeno una volta l’anno.

(2) Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno in base al settore di attività economica e per quanto possibile, secondo le caratteristiche rappresentative dei salariati (per esempio, sesso, classe di età, professione o classe di professioni o livello di qualifica) e delle aziende.

13. (1) Dovrebbero per quanto possibile essere compilate almeno una volta l’anno statistiche sulle malattie professionali.

(2) Le suddette statistiche dovrebbero essere classificate almeno secondo il settore di attività economica, e per quanto possibile, secondo le caratteristiche significative dei salariati (per esempio, sesso, classe di età, professione o gruppo di professioni o livello di qualifica) e delle aziende.

Statistiche sui conflitti di lavoro

14. (1) Dovrebbero essere compilate almeno una volta l’anno statistiche sui conflitti di lavoro.

(2) Dette statistiche dovrebbero essere classificate almeno secondo il settore di attività economica.

Statistiche sulla produttività

15. Dovrebbero essere gradualmente elaborate e compilate statistiche per i settori di attività economica importanti.


II - INFRASTRUTTURA STATISTICA

16. Ai fini della raccolta e della compilazione delle statistiche del lavoro in applicazione della parte I della presente raccomandazione, ciascun Membro dovrebbe gradualmente sviluppare le adeguate infrastrutture statistiche nazionali. I principali elementi di tale infrastruttura dovrebbero includere :

  1. una lista esauriente ed aggiornata degli enti lo delle aziende, la quale dovrebbe rispondere alle esigenze delle inchieste o dei censimenti, ed essere sufficientemente dettagliata per consentire la selezioni di campioni di enti o di aziende.
  2. un sistema coordinato per la realizzazione di inchieste o di censimenti di enti o di aziende ;
  3. un dispositivo che consenta di realizzare, su scala nazionale, una serie di inchieste, continue e coordinate, presso i nuclei familiari o le persone ;
  4. l’accesso, a fini statistici, alle fonti amministrative (come uffici del lavoro, organi di sicurezza sociale o servizi di ispezione del lavoro), fatte salve apposite garanzie per quanto concerne il loro uso riservato.

17. Ogni Membro dovrebbe elaborare classifiche-tipo adeguate a livello nazionale e dovrebbe promuovere e coordinare l’applicazione di dette classifiche, per quanto possibile, da parte di tutti gli organi interessati.

18. Ciascun Membro dovrebbe provvedere ad armonizzare le statistiche compilate ai sensi della presente raccomandazione, e che provengano da fonti diverse o da enti diversi.

19. (1) Nell’elaborare o nel rivedere i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche di cui alla presente raccomandazione, i Membri dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni internazionali sulle statistiche del lavoro, nonché le raccomandazioni pertinenti di altre organizzazioni internazionali competenti.

(2) Ciascun Membro dovrebbe rivedere e, se opportuno, modificare o aggiornare i concetti, le definizioni e le classificazioni utilizzate nella compilazione delle statistiche del lavoro in conformità con la presente raccomandazione, qualora le norme e le direttive internazionali pertinenti siano oggetto di una revisione o vengano stabilite nuove norme o direttive.

20. Nell’elaborare o modificare i concetti, le definizioni e la metodologia utilizzate per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche previste dalla convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985 e dalla presente raccomandazione, i Membri potranno sollecitare l’assistenza dell’Ufficio internazionale del Lavoro.


Altri riferimenti

Allegato a : C160 Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985

1 Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo inglese in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 12 giugno 2000, n° 135.


 
Ultima modifica: 20.05.2008^ top