R85 Raccomandazione sulla protezione del salario, 19491
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l’8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione del salario, questione che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una raccomandazione a completamento della convenzione sulla protezione del salario, 1949,
adotta, oggi primo luglio millenovecentoquarantanove, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla protezione del salario, 1949.
La Conferenza raccomanda agli Stati membri di applicare le seguenti disposizioni, non appena lo permettano le condizioni nazionali, e di presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità a ciò che stabilirà il Consiglio di amministrazione, dei rapporti sulle misure adottate per metterle in applicazione.
I - RITENUTE SUI SALARI
1. Dovrebbero essere adottate tutte le disposizioni idonee a limitare le ritenute sui salari nella misura giudicata necessaria per garantire il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia.
2. (1) Le ritenute sui salari effettuate a titolo di rimborso per la perdita o il danno dei prodotti, dei beni o delle installazioni del datore di lavoro dovrebbero essere autorizzate solamente quando vi siano stati perdita o danno e che possa essere sicuramente provato che il lavoratore interessato ne è responsabile.
(2) L’ammontare di dette ritenute dovrebbe essere equo e non dovrebbe superare il valore reale del danno o della perdita.
(3) Prima che venga deciso di procedere a una tale ritenuta, il lavoratore interessato dovrebbe avere l’opportunità di far valere i motivi per cui la ritenuta non dovrebbe essere effettuata.
3. Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di limitare le ritenute sui salari, quando si tratti di utensili, di forniture e di equipaggiamento messi a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro, nel caso in cui queste ritenute :
- si effettuino abitualmente nell’industria o nella professione in questione ;
- siano previste da una convenzione collettiva o da una sentenza arbitrale ;
- siano autorizzate in qualsiasi altra forma da un procedimento ammesso dalla legislazione nazionale.
II - PERIODICITÀ DEL PAGAMENTO DEI SALARI
4. Gli intervalli massimi per pagare i salari dovrebbero essere tali che il salario sia pagato :
- almeno due volte al mese, a sedici giorni al massimo di intervallo, quando si tratti di lavoratori la cui rimunerazione è calcolata all’ora, al giorno o alla settimana ;
- almeno una volta al mese, quando si tratti di persone impiegate la cui, rimunerazione è calcolata al mese o all’anno.
5. (1) Quando si tratti di lavoratori la cui rimunerazione è calcolata in base al lavoro a cottimo o in base al rendimento, gli intervalli massimi per il pagamento dei salari dovrebbero essere fissati, nella misura del possibile, in modo che il salario sia pagato almeno due volte al mese, a sedici giorni al massimo di intervallo.
(2) Quando si tratti di lavoratori che sono impiegati ad un lavoro il cui compimento richieda più di quindici giorni, e i cui salari siano pagati ad intervalli che non sono fissati in altro modo da una convenzione collettiva o da una sentenza arbitrale, dovrebbero essere adottate delle misure appropriate affinché :
- siano loro versati anticipi sul salario almeno due volte al mese, a sedici giorni al massimo di intervallo, in proporzione della quantità di lavoro realizzato ;
- la liquidazione finale del salario sia effettuata al più tardi entro i quindici giorni che seguono il compimento del lavoro.
III - NOTIFICA DELLE CONDIZIONI DEI SALARI AI LAVORATORI
6. Le informazioni sulle condizioni dei salari che devono essere portate a conoscenza dei lavoratori dovrebbero contenere, ove necessario, le seguenti precisazioni :
- i tassi dei salari ;
- il metodo di calcolo dei salari ;
- la periodicità dei pagamenti ;
- il luogo del pagamento ;
- le condizioni alle quali possono essere effettuate le ritenute.
IV - INDICAZIONI SUI SALARI E SUI REGISTRI DI SALARI
7. In tutti i casi appropriati, le seguenti informazioni relative a un dato periodo di paga dovrebbero, ad ogni pagamento di salari, essere portate a conoscenza dei lavoratori, nella misura in cui questi dati siano suscettibili di variare :
- ammontare lordo del salario guadagnato ;
- tutte le ritenute che potrebbero essere state effettuate, con indicazione dei motivi e dell’ammontare di queste ritenute ;
- ammontare netto del salario dovuto.
8. I datori di lavoro dovrebbero, nei casi appropriati, tenere dei registri che contengano, per ognuno dei lavoratori, i dati specificati al paragrafo precedente.
V - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE DEGLI ECONOMATI
9. Dovrebbero essere adottate misure appropriate per incoraggiare le disposizioni che garantiscano la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori interessati, e in particolare dei membri dei comitati di impresa e di organizzazioni similari, ove esistano, alla gestione generale degli economati o servizi analoghi creati, in un’mpresa, per la vendita di merci o la prestazione di servizi ai lavoratori di detta impresa.
Altri riferimenti
Allegato a : C95 Convenzione sulla protezione del salario, 1949
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