Introduzione |
Le attività delle imprese multinazionali hanno dato luogo, nel corso degli anni sessanta e settanta, a discussioni sostenute che hanno portato allelaborazione di strumenti internazionali volti a regolare la condotta di tali imprese ed a definire le modalità dei loro rapporti con i paesi di accoglimento, specialmente nel terzo mondo. Nella misura in cui i problemi sollevati dalle attività di queste imprese avevano a che fare con il lavoro e la politica sociale, lOrganizzazione internazionale del Lavoro (OIL) non poteva astenersi dal partecipare alla fissazione di direttive internazionali nel campo delle sue specifiche competenze. Dopo numerosi anni di studi, di consultazioni e di trattative, governi, datori di lavoro e lavoratori sono giunti ad un accordo, ed il Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro ha adottato, nel 1977, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (Dichiarazione sulle IMN).
I principi enunciati in questo strumento di portata universale sono destinati a guidare le imprese multinazionali, i governi, gli imprenditori ed i lavoratori in settori quali limpiego, la formazione, le condizioni di lavoro e di vita e le relazioni professionali. Le disposizioni della Dichiarazione sulle IMN si fondano sulle clausole di tutta una serie di convenzioni e di raccomandazioni internazionali in materia di lavoro che le parti sociali sono espressamente invitate a tener presenti e ad applicare in tutta la loro estensione.
Ladozione nel 1998 della Dichiarazione dellOIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro ha sottolineato limportanza del rispetto delle convenzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dellOIL. Per tale motivo la Dichiarazione sulle IMN tiene conto degli obiettivi della Dichiarazione del 1998.
Lapplicazione dei principi della Dichiarazione sulle IMN è oggi piè che mai necessaria ed attuale, tenuto conto del ruolo predominante svolto dalle imprese multinazionali nel processo di globalizzazione economica e sociale.
Nel momento in cui si intensificano in numerose regioni del mondo gli sforzi fatti per attrarre ed incoraggiare gli investimenti diretti esteri, si rinnova lopportunità a tutte le parti interessate di ispirarsi ai principi della Dichiarazione allo scopo di rafforzare gli effetti positivi delle attività delle imprese multinazionali nel campo sociale ed in quello del lavoro.
Per seguire lapplicazione della Dichiarazione da parte dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle imprese multinazionali, lUfficio internazionale del Lavoro conduce uninchiesta periodica. Un riassunto e unanalisi delle riesposte ricevute vengono presentati al Consiglio di amministrazione per discussione. Oltre a tali documenti, ulteriori informazioni, ricerche e studi sono disponibili sul sito Internet.
In caso di contrasto circa lapplicazione della Dichiarazione, le parti possono, grazie ad una procedura messa a punto nel 1981, chiedere allUfficio internazionale del Lavoro come interpretare le sue disposizioni. Il testo di tale procedura viene cui allegato a titolo informativo. Assistenza e pareri possono ottenersi presso lUfficio internazionale del Lavoro per quanto attiene alla presentazione delle richieste dinterpretazione.
Occorre sinceramente sperare che la Dichiarazione, che fissa principi di politica sociale in una materia delicata e molto complessa, possa ricevere ladesione di tutte le parti interessate. Senza un tale sostegno, il suo obiettivo linstaurazione di un clima piè propizio alla crescita economica ed al progresso sociale rischierebbe di essere compromesso.
| Organizzazione internazionale del Lavoro |
(adottata dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro alla 204a sessione (Ginevra, novembre 1977), ed emendata dal Consiglio alla 279a sessione (Ginevra, novembre 2000)1)
Il Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del lavoro,
ricordato che lOrganizzazione internazionale del Lavoro si occupa da molti anni di taluni problemi sociali connessi con le attività delle imprese multinazionali ;
notato, in particolare, che varie commissioni dindustria e conferenze regionali come pure la Conferenza internazionale del Lavoro hanno richiesto, allincirca dal 1965, che il Consiglio di amministrazione adotti appropriati provvedimenti nel settore delle imprese multinazionali e della politica sociale ;
informato circa le attività di altre organizzazioni internazionali, in particolare la Commissione delle società transnazionali delle Nazioni Unite e lOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ;
considerato che lOIL è lunica organizzazione internazionale a struttura tripartita e che per la sua competenza e lunga esperienza nel settore sociale ha un ruolo essenziale da svolgere nellelaborazione di principi atti ad orientare i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché le stesse imprese multinazionali ;
ricordato daver convocato nel 1972 la Riunione tripartita di esperti sul rapporto tra le attività delle imprese multinazionali e la politica sociale, che raccomandò un programma di ricerca e di studi dellOIL ; che nel 1976 convocò la Riunione consultiva tripartita sulle relazioni tra le imprese multinazionali e la politica sociale allo scopo di passare in rassegna il programma di ricerca dellOIL e di suggerire unadeguata azione dellOIL nel campo sociale e del lavoro ;
tenute presenti le deliberazioni della Conferenza mondiale sulloccupazione ;
avendo successivamente deciso di costituire un gruppo tripartito con il compito di elaborare un progetto di Dichiarazione tripartita di principi che comprendesse tutti i settori di competenza dellOIL riguardanti gli aspetti sociali delle attività delle imprese multinazionali, compresa la creazione di posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo, mai perdendo però di vista le raccomandazioni formulate dalla Riunione consultiva tripartita tenutasi nel 1976 ;
avendo anche deciso di riconvocare la Riunione consultiva tripartita per lesame del progetto di Dichiarazione di principi preparato dal gruppo tripartito ;
avendo esaminato il rapporto e il progetto di Dichiarazione di principi sottopostogli dalla Riunione consultiva tripartita nuovamente convocata ;
approva la Dichiarazione che segue, che sarà denominata Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, adottata dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro ed invita i governi degli Stati membri dellOIL, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate nonché le imprese multinazionali che operano nei loro territori a rispettare i principi in essa contenuti.
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12. Le imprese multinazionali svolgono nelle economie della maggior parte dei paesi e nelle relazioni economiche internazionali un ruolo importante, che interessa sempre piè i governi come pure i datori di lavoro, i lavoratori e le loro rispettive organizzazioni. Queste imprese, grazie ai loro investimenti diretti internazionali e ad altri mezzi, possono apportare benefici sostanziali ai paesi della sede centrale ed a quelli di accoglimento, contribuendo in tal modo allutilizzazione piè efficace del capitale, della tecnologia e della manodopera. Nellambito delle politiche di sviluppo praticate dai governi, tali imprese multinazionali possono anche ampiamente contribuire alla promozione del benessere economico e sociale, al miglioramento dei livelli di vita e al soddisfacimento dei bisogni primari, alla creazione diretta o indiretta di possibilità di lavoro ed al godimento dei diritti fondamentali delluomo, compresa la libertà sindacale, nel mondo intero. Daltro canto, i progressi realizzati dalle imprese multinazionali nellorganizzare le loro attività fuori dellambito nazionale possono determinare concentrazioni abusive di potere economico e far insorgere conflitti con gli obiettivi delle politiche nazionali e gli interessi dei lavoratori. Inoltre, la complessità delle imprese multinazionali e la difficoltà di discernere chiaramente la diversità delle loro strutture, delle loro attività e delle loro politiche suscitano, talvolta, preoccupazioni nei paesi della sede centrale o in quelli di accoglimento, oppure sia negli uni che negli altri.
2. La presente Dichiarazione tripartita di principi ha lo scopo di incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire positivamente al progresso economico e sociale, nonché a ridurre al minimo ed a risolvere le difficoltà che le loro diverse operazioni possono creare, tenuto conto delle risoluzioni delle Nazioni Unite che preconizzano linstaurazione di un nuovo ordine economico internazionale.
3. Tale obiettivo sarà secondato da leggi, da politiche, da provvedimenti ed iniziative appropriati che i governi adotteranno, come pure dalla cooperazione tra i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di tutti i paesi.
4. I principi enunciati nella presente Dichiarazione vengono raccomandati ai governi, alle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori dei paesi della sede centrale e dei paesi di accoglimento ed alle stesse imprese multinazionali.
5. Questi principi serviranno da guida per i governi, per le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, nonché per le imprese multinazionali al fine delladozione dei provvedimenti, delle iniziative e delle politiche sociali comprese quelle fondate sui principi enunciati nella Costituzione e nelle pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni dellOIL atte a promuovere il progresso sociale.
6. Unesatta definizione giuridica delle imprese multinazionali non è ritenuta indispensabile perché la presente Dichiarazione possa rispondere al suo scopo ; il presente paragrafo è destinato a far meglio comprendere la Dichiarazione e non a fornire una tale definizione. Le multinazionali comprendono imprese a capitale pubblico, misto o privato, che possiedono o controllano la produzione, la distribuzione, i servizi ed altri mezzi al di fuori del paese in cui hanno la loro sede centrale. Il grado di autonomia di ciascuna entità in rapporto alle altre nellambito delle imprese multinazionali è molto variabile da un impresa allaltra, secondo la natura dei legami che intercorrono tra tali entità ed il loro settore di attività e tenuto conto delle grandi differenziazioni circa il tipo di proprietà, la vastità e la natura delle attività delle imprese in questione e le località in cui operano. Salvo indicazione contraria il termine « impresa multinazionale », usato nella presente Dichiarazione, si riferisce alle diverse entità (società madre o entità locali o luna e le altre o, ancora, il gruppo nel suo insieme) in funzione della ripartizione e della responsabilità tra di esse con lidea che coopereranno tra loro e, se necessario, si presteranno reciproco aiuto per esser meglio in grado di osservare i principi enunciati in questa Dichiarazione.
7. Nella Dichiarazione sono esposti i principi in materia di occupazione, formazione, condizioni di vita e di lavoro e relazioni industriali che i governi, le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e le imprese multinazionali sono invitati ad osservare volontariamente ; le disposizioni non devono limitare o modificare in alcun modo gli obblighi derivanti dalla ratifica di una qualsiasi convenzione dellOIL.
8. Tutte le parti interessate alla presente Dichiarazione sono tenute a rispettare i diritti sovrani degli Stati, osservare la legislazione ed i regolamenti nazionali, tenere conto delle pratiche locali e conformarsi alle relative norme internazionali. Dovrebbero rispettare la Dichiarazione universale dei diritti delluomo ed i corrispondenti Patti internazionali che lAssemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, come pure la Costituzione dellOrganizzazione internazionale del Lavoro ed i suoi principi in virtè dei quali la libertà di espressione e di associazione è condizione indispensabile di progresso sostenuto. Esse dovrebbero contribuire alla realizzazione della Dichiarazione dellOIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata nel 1998. Dovrebbero ugualmente rispettare gli impegni liberamente assunti, conformemente alla legislazione nazionale ed agli obblighi internazionali accettati.
9. I governi che non hanno ancora ratificato le convenzioni N. 87, 98, 111, 122, 138 e 182 sono invitati a farlo immediatamente e, in ogni caso, ad applicare nella misura piè ampia possibile, nel quadro della loro politica nazionale, i principi enunciati in tali convenzioni e nelle raccomandazioni N. 111, 119, 122, 146 e 1903. Senza pregiudizio dellobbligo che incombe ai governi di far osservare le convenzioni ratificate, nei paesi in cui le convenzioni e le raccomandazioni citate nel presente paragrafo non sono osservate, tutte le parti dovrebbero ispirarsene per la loro politica sociale.
10. Le imprese multinazionali dovrebbero tener pienamente conto degli obiettivi di politica generale che i paesi dove esse operano si sono fissati. Le loro attività dovrebbero armonizzarsi con le priorità dello sviluppo e con le strutture e gli obiettivi sociali del paese in cui operano. A tal fine, dovrebbero aver luogo consultazioni tra le imprese multinazionali, il governo e, se necessario, le organizzazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori interessate.
11. I principi formulati nella presente Dichiarazione non tendono ad instaurare o a far sussistere differenze di trattamento tra imprese multinazionali ed imprese nazionali. Riflettono buoni comportamenti per tutte le imprese. Ogni volta che i principi della presente Dichiarazione sono applicabili alle imprese multinazionali come a quelle nazionali, ci si dovrebbe attendere dalle une e dalle altre la stessa linea di condotta in generale e gli stessi comportamenti sociali in particolare.
12. Conformemente alla presente Dichiarazione di principi, i governi dei paesi della sede centrale dovrebbero incoraggiare buone pratiche sociali, tenendo conto della legislazione, della regolamentazione e delle pratiche sociali in vigore nei paesi di accoglimento, nonché delle relative norme internazionali. I governi dei paesi ospitanti come quelli delle sedi centrali dovrebbero essere disposti a consultarsi reciprocamente, ogni qual volta ve ne sia bisogno, ad iniziativa degli uni o degli altri.
13. Per stimolare la crescita e lo sviluppo economico, elevare il livello di vita, far fronte ai bisogni della manodopera e porre rimedio alla disoccupazione e alla sottoccupazione, i governi dovrebbero formulare e perseguire, quale obiettivo essenziale, una politica attivai tesa a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto4.
14. Ciò è particolarmente importante nel caso dei governi dei paesi che ospitano le imprese di cui trattasi situati nelle regioni in via di sviluppo, dove i problemi della disoccupazione e della sottoccupazione rivestono maggior gravità. A tal proposito è opportuno tenere presenti le conclusioni generali adottate dalla Conferenza mondiale tripartita sulloccupazione, la ripartizione del reddito, il progresso sociale e la divisione internazionale del lavoro (Ginevra, giugno 1976)5.
15. I paragrafi 13 e 14 tracciano il quadro in cui dovrebbe essere tenuto debito conto, nel paese della casa madre come nei paesi di accoglimento, dellinfluenza che le imprese multinazionali esercitano sulloccupazione.
16. Le imprese multinazionali dovrebbero sforzarsi daccrescere le possibilità ed i livelli dimpiego specie quando svolgono la loro attività nei paesi in via di sviluppo, tenendo conto della politica e degli obiettivi dei governi in materia di occupazione, della sicurezza dellimpiego e dellevoluzione a lungo termine dellimpresa.
17. In tutti i casi appropriati, le imprese multinazionali prima di iniziare la loro attività dovrebbero consultare le autorità competenti e le organizzazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori allo scopo di armonizzare, per quanto possibile, i loro piani riguardanti la manodopera con le politiche nazionali di sviluppo sociale. Come le imprese nazionali, le imprese multinazionali dovrebbero proseguire tali consultazioni con tutte le parti interessate, organizzazioni di lavoratori comprese.
18. Le imprese multinazionali dovrebbero accordare priorità alloccupazione, allo sviluppo professionale, alla promozione e allavanzamento dei lavoratori, a qualsiasi livello, del paese che le ospita, in cooperazione, se necessario, con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti o delle organizzazioni che li rappresentano, nonché con le autorità di governo.
19. Allorché effettuano investimenti nei paesi in via di sviluppo, le imprese multinazionali dovrebbero tenere presente limportanza delladozione di tecniche suscettibili di creare, sia direttamente che indirettamente, posti di lavoro. In tutta la misura possibile dovrebbero adattare le tecniche ai fabbisogni ed alle caratteristiche dei paesi che le ospitano, tenendo conto della natura del procedimento e della peculiarità del settore economico in causa. Esse dovrebbero inoltre partecipare, per quanto possibile, allo sviluppo di tecnologie appropriate nel paese di accoglimento.
20. Per promuovere loccupazione nei paesi in via di sviluppo, nel contesto di uneconomia mondiale in espansione, le imprese multinazionali dovrebbero prevedere, in ogni caso in cui sia realizzabile, di concludere con imprese nazionali contratti per la fabbricazione di pezzi di ricambio e di attrezzature, utilizzare materie prime locali le dincoraggiare progressivamente la trasformazione sul posto delle materie prime. Non dovrebbero, comunque, far ricorso a siffatte transazioni per eludere le responsabilità insite nei principi della presente Dichiarazione.
21. Tutti i governi dovrebbero perseguire politiche volte a promuovere luguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di occupazione, allo scopo di eliminare ogni discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, le idee politiche, lorigine nazionale o lestrazione sociale6.
22. Le imprese multinazionali dovrebbero ispirarsi in tutte le loro attività a tale principio generale, senza pregiudizio delle misure previste al paragrafo 18 o delle politiche governative dirette a correggere situazioni storiche di discriminazione, ed a promuovere, in tal modo, la parità di possibilità e di trattamento in materia di occupazione. Le imprese multinazionali dovrebbero, di conseguenza, fare delle qualifiche, delle capacità e dellesperienza i criteri dellassunzione, del collocamento, della formazione e del perfezionamento dei loro dipendenti in ogni categoria.
23. I governi non dovrebbero mai esigere dalle imprese multinazionali la pratica di discriminazioni basate su una delle caratteristiche menzionate al paragrafo 21, né dovrebbero spronarle in tal senso. Essi sono invitati a fornire in casi adeguati orientamento costante per evitare discriminazioni di tal genere in sede dimpiego.
24. I governi dovrebbero attentamente studiare limpatto delle imprese multinazionali sulloccupazione nei diversi settori industriali. I governi, come pure le imprese multinazionali, dovrebbero adottare in tutti i paesi misure appropriate per far fronte alle ripercussioni delle attività di queste imprese sulloccupazione e il mercato del lavoro.
25. Le imprese multinazionali dovrebbero, allo stesso titolo delle imprese nazionali, fare ogni sforzo per assicurare, attraverso una pianificazione attiva della manodopera, un posto di lavoro stabile ai loro dipendenti ed adempiere gli obblighi liberamente negoziati riguardanti la stabilità delloccupazione e la sicurezza sociale. Per la flessibilità che possono avere, le imprese multinazionali dovrebbero impegnarsi in un ruolo davanguardia nella promozione della sicurezza delloccupazione, soprattutto nei paesi in cui la cessazione delle loro attività potrebbe accentuare la disoccupazione di lungo periodo.
26. Le imprese multinazionali che prevedono di apportare modifiche alle loro attività (comprese quelle risultanti da fusioni, acquisizioni oppure trasferimenti di produzione) suscettibili di provocare importanti effetti sulloccupazione dovrebbero segnalare con sufficiente anticipo le modifiche stesse alle competenti autorità di governo ed ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, come pure alle loro organizzazioni, per permettere un esame comune delle ripercussioni ed attenuarne il piè possibile le conseguenze negative. Ciò è particolarmente importante nel caso di chiusura di unità che comporti disdette o licenziamenti collettivi.
27. Le procedure di licenziamenti arbitrari dovrebbero essere evitate7.
28. I governi, in cooperazione con le imprese sia multinazionali che nazionali, dovrebbero assicurare qualche forma di protezione del reddito dei lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare8.
29. I governi, in cooperazione con tutte le parti interessate, dovrebbero sviluppare politiche nazionali di formazione e di orientamento professionale strettamente collegate con loccupazione9. È in questo contesto che le imprese multinazionali dovrebbero svolgere la loro politica di formazione.
30. Nel corso delle loro attività, le imprese multinazionali dovrebbero vegliare a che i loro dipendenti beneficino, ad ogni livello, nel paese ospitante, di formazione adeguata tale da rispondere alle esigenze dellimpresa come pure alla politica di sviluppo del paese. Per quanto possibile, tale formazione dovrebbe accrescere le attitudini utili in generale e promuovere le possibilità di carriera. Alloccorrenza, tale compito dovrebbe essere svolto in collaborazione con le autorità del paese, le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori nonché con le competenti istituzioni locali, nazionali od internazionali.
31. Le imprese multinazionali che svolgono la loro attività in paesi in via di sviluppo dovrebbero partecipare, come le imprese nazionali, a programmi, fondi speciali compresi, promossi dai governi dei paesi di accoglimento e sostenuti dalle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori. Tali programmi dovrebbero tendere a favorire lacquisizione e la crescita di qualificazione come pure a fornire orientamento professionale. Dovrebbero essere gestiti in comune dalle parti che li sostengono. Per quanto possibile, le imprese multinazionali dovrebbero, a titolo di partecipazione allo sviluppo nazionale, fornire servizi di personale di formazione idoneo ad agevolare il realizzarsi dei programmi di formazione organizzati dai governi.
32. In collaborazione con i governi, le imprese multinazionali dovrebbero offrire, nellambito dellimpresa, possibilità di ampliare lesperienza dei quadri dirigenti locali in campi appropriati quali le relazioni industriali, in misura che non ostacoli lefficace funzionamento dellimpresa.
33. I salari, le prestazioni e le condizioni di lavoro offerti ai lavoratori delle imprese multinazionali non dovrebbero essere inferiori a quelli praticati dai paragonabili datori di lavoro del paese in questione.
34. Quando le imprese multinazionali operano in paesi in via di sviluppo ove possono non esistere datori di lavoro paragonabili, esse dovrebbero accordare i salari, le prestazioni e le condizioni di lavoro migliori possibili nel contesto della politica governativa10. Salari, prestazioni e condizioni di lavoro dovrebbero essere rapportati alla situazione economica dellimpresa, ma dovrebbero essere sufficienti almeno a soddisfare i bisogni essenziali dei lavoratori e delle loro famiglie. Allorché le imprese multinazionali fanno beneficiare i loro dipendenti di beni e servizi basilari quali lalloggio, le cure mediche o lapprovvigionamento di derrate alimentari, tali vantaggi dovrebbero essere di livello adeguato11.
35. I governi, specialmente quelli dei paesi in via si sviluppo, dovrebbero cercare di adottare misure appropriate volte ad assicurare che i gruppi a piè basso reddito e le regioni meno sviluppate beneficino nella maggior misura possibile delle attività delle imprese multinazionali.
36. Le imprese multinazionali, come quelle nazionali, dovrebbero rispettare letà minima di accesso allimpiego o al lavoro, in modo da assicurare leffettiva abolizione del lavoro minorile12.
37. I governi dovrebbero fare in modo che sia le imprese multinazionali che quelle nazionali facciano beneficiare i loro dipendenti di norme adeguate in materia di sicurezza ed igiene. I governi che non hanno ancora provveduto a ratificare le convenzioni dellOIL sulla protezione dalle macchine (N. 119), sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti (N. 115), sul benzene (N. 136) e sul cancro professionale (N. 139) sono comunque invitati ad applicare in tutta la misura del possibile i principi enunciati in tali convenzioni e nelle corrispondenti raccomandazioni (N. 118, 114, 144, 147). I codici di condotta e le guide che figurano nellelenco delle pubblicazioni dellUfficio internazionale del Lavoro sulla sicurezza ed igiene del lavoro dovrebbero ugualmente essere tenute in debita considerazione13.
38. Le imprese multinazionali dovrebbero mantenere le piè elevate norme di sicurezza e digiene, conformemente alle esigenze nazionali, tenendo conto dellesperienza da esse acquisita nellambito di tutta limpresa, anche per quanto riguarda la conoscenza dei rischi speciali. Dovrebbero, inoltre, mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori dellimpresa e, a domanda, delle autorità competenti e delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro di tutti i paesi in cui operano, informazioni sulle norme di sicurezza e di igiene applicabili alle loro attività locali che esse osservano in altri paesi. In particolare, dovrebbero far conoscere agli interessati tutti i rischi che incorrono e le corrispondenti misure di protezione relative a nuovi prodotti e procedimenti. Come le imprese nazionali comparabili, dovrebbero essere chiamate a svolgere un ruolo preponderante nellesame delle cause dei rischi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e nellapplicazione, nellimpresa nel suo complesso, dei miglioramenti che ne derivano.
39. Le imprese multinazionali dovrebbero cooperare con le organizzazioni internazionali che preparano e adottano norme internazionali di sicurezza e di igiene.
40. In conformità con la pratica nazionale, le imprese multinazionali dovrebbero cooperare pienamente con le autorità competenti in materia di sicurezza e di igiene, con i rappresentanti dei lavoratori e le loro organizzazioni e con gli organismi esistenti preposti alla sicurezza ed alligiene. Se necessario, le questioni riguardanti la sicurezza e ligiene dovrebbero figurare negli accordi conclusi con i rappresentanti dei lavoratori e le loro organizzazioni.
41. In materia di relazioni professionali le imprese multinazionali dovrebbero applicare norme che non siano meno favorevoli di quelle che applicano datori di lavoro comparabili nel paese in questione.
42. I lavoratori occupati sia nelle imprese multinazionali che nelle imprese nazionali dovrebbero godere, senza distinzione alcuna e senza previa autorizzazione, del diritto di creare organizzazioni di loro scelta e di affiliarvisi, alla sola condizione di conformarsi ai loro statuti14. Dovrebbero altresì beneficiare di unadeguata protezione contro gli atti discriminatori in materia di occupazione volti ad arrecare pregiudizio alla libertà sindacale15.
43. Le organizzazioni che rappresentano le imprese multinazionali o le organizzazioni di lavoratori in esse occupati dovrebbero beneficiare al momento della loro costituzione, nellesercizio delle loro funzioni e nella loro gestione di unadeguata protezione contro qualsiasi atto di ingerenza delle une rispetto alle altre, sia direttamente che per tramite di loro agenti o membri16.
44. Quando le circostanze locali lo consentono, le imprese multinazionali dovrebbero fornire il loro appoggio ad organizzazioni di datori di lavoro che siano rappresentative.
45. I governi che non lo abbiano ancora fatto, sono esortati ad applicare i principi della Convenzione N. 87, articolo 5, data limportanza che assume, per le imprese multinazionali, il fatto di permettere alle organizzazioni che le rappresentano o ai lavoratori da esse dipendenti di affiliarsi ad organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di lavoratori, di loro scelta.
46. Là dove i governi dei paesi di accoglimento offrono incentivi speciali per attrarre gli investimenti stranieri, tali incentivi non dovrebbero tradursi in restrizioni di qualsiasi tipo della libertà sindacale dei lavoratori o del loro diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva.
47. Ai rappresentanti dei lavoratori delle imprese multinazionali non dovrebbe essere impedito di riunirsi per consultazioni e scambi di punti di vista, alla condizione che non venga arrecato pregiudizio allo svolgersi delle attività dellimpresa ed alle normali procedure che regolano le relazioni con i rappresentanti dei lavoratori e le loro organizzazioni.
48. I governi non dovrebbero porre limiti allingresso nel loro territorio di rappresentanti di organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori provenienti da altri paesi ed invitati da organizzazioni locali o nazionali interessate a consultarsi su problemi di comune interesse, per il solo fatto che la richiesta di quellingresso è avanzata al titolo in parola.
49. I lavoratori occupati dalle imprese multinazionali dovrebbero avere il diritto, conformemente alla legislazione ed alla pratica nazionale, di far riconoscere le organizzazioni rappresentative di loro scelta ai fini della contrattazione collettiva.
50. Dovrebbero essere adottate se necessario misure adeguate alle condizioni nazionali al fine di incoraggiare e promuovere al massimo lo sviluppo e lapplicazione di procedure di contrattazione volontaria tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e le organizzazioni di lavoratori ai fini di una regolamentazione delle condizioni dimpiego a mezzo di contratti collettivi17.
51. Le imprese multinazionali, analogamente alle imprese nazionali, dovrebbero fornire ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi necessari per contribuire alla messa a punto di validi contratti collettivi18.
52. Le imprese multinazionali dovrebbero fare in modo che i rappresentanti debitamente autorizzati dei lavoratori da esse dipendenti, in tutti i paesi in cui esse operano, possano condurre trattative con i rappresentanti della direzione abilitati a prendere decisioni sui problemi in discussione.
53. Nel corso di contrattazioni svolte in buona fede con i rappresentanti dei lavoratori sulle condizioni dimpiego, oppure quando i lavoratori esercitano il loro diritto di organizzarsi, le imprese multinazionali non dovrebbero minacciare di far ricorso alla facoltà di trasferire fuori del paese interessato il tutto o parte di ununità produttiva allo scopo di influenzare slealmente le contrattazioni o di ostacolare lesercizio del diritto di organizzazione ; non dovrebbero neanche trasferire lavoratori dalle loro filiali in altri paesi nellintento di nuocere alle contrattazioni in buona fede in corso con i rappresentanti dei lavoratori oppure allesercizio, da parte dei lavoratori, del loro diritto di organizzarsi.
54. I contratti collettivi dovrebbero includere clausole per la definizione delle vertenze che potrebbero sorgere circa la loro interpretazione ed applicazione e disposizioni per garantire il rispetto reciproco dei diritti e delle responsabilità.
55. Le imprese multinazionali dovrebbero fornire ai rappresentanti dei lavoratori le informazioni necessarie per contrattazioni costruttive con lunità interessata e dovrebbero altresì fornire, quando ciò è conforme alla legislazione ed alla pratica locali, informazioni atte a consentir loro di formarsi unopinione corretta e precisa dellattività e dei risultati dellunità oppure, se necessario, dellimpresa nel suo insieme19.
56. I governi dovrebbero fornire ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, su loro richiesta e nella misura in cui la legislazione e la pratica lo permettono, quelle informazioni sui settori nei quali opera limpresa che possano risultare utili per fissare criteri obiettivi nel quadro della contrattazione collettiva. A tal riguardo, le imprese multinazionali come le imprese nazionali dovrebbero rispondere positivamente ai governi che richiedono informazioni pertinenti sulle loro attività.
57. Nelle imprese multinazionali come in quelle nazionali, sistemi elaborati di comune accordo tra datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti dovrebbero prevedere, in conformità con la legislazione e la pratica nazionali, consultazioni regolari sulle questioni di reciproco interesse. Tali consultazioni non dovrebbero sostituirsi alle contrattazioni collettive20.
58. Le imprese multinazionali, al pari di quelle nazionali, dovrebbero rispettare il diritto dei lavoratori in esse occupati di ottenere un esame di tutti i loro reclami secondo le norme che seguono : ogni lavoratore che, agendo individualmente o con altri lavoratori, consideri daver motivo di reclamo dovrebbe avere il diritto di presentare il reclamo stesso senza subire, per tale atto, alcun pregiudizio ; il lavoratore medesimo dovrebbe avere il diritto di far esaminare il reclamo in parola secondo unappropriata procedura21. Ciò è particolarmente importante quando le imprese multinazionali operano in paesi che non osservano i principi delle convenzioni dellOIL relativi alla libertà sindacale, al diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva ed al lavoro forzato22.
59. Le imprese multinazionali come quelle nazionali, dintesa con i rappresentanti e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti dovrebbero impegnarsi ad istituire un meccanismo di conciliazione volontaria, adattato alle circostanze nazionali, che includa disposizioni relative allarbitrato volontario, al fine di contribuire alla prevenzione ed al regolamento dei conflitti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori. Tale procedura di conciliazione volontaria dovrebbe essere basata sulla parità di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori23.
Ginevra, 17 novembre 2000.
Allegato |
(adottato dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro alla 204a sessione (Ginevra, novembre 1977), ed emendato dal Consiglio alla 279a sessione (Ginevra, novembre 2000)24)
| N. 29 | sul lavoro forzato o obbligatorio, 1930 [traduzione italiana]. |
| N. 87 | sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 [traduzione italiana]. |
| N. 98 | sullapplicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 [traduzione italiana]. |
| N. 100 | sulla parità di retribuzione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, 1951 [traduzione italiana]. |
| N. 105 | sullabolizione del lavoro forzato, 1957 [traduzione italiana]. |
| N. 110 | sulle condizioni dimpiego dei lavoratori delle piantagioni, 1958. |
| N. 111 | sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione, 1958 [traduzione italiana]. |
| N. 115 | sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, 1960. |
| N. 119 | sui dispositivi di sicurezza delle macchine, 1963. |
| N. 122 | sulla politica dellimpiego, 1964. |
| N. 130 | sulle cure mediche e le indennità di malattia, 1969. |
| N. 135 | sulla protezione e le facilitazioni da accordare ai rappresentanti dei lavoratori nellimpresa, 1971. |
| N. 136 | sulla protezione contro i rischi di intossicazione dovuti al benzene, 1971. |
| N. 138 | sulletà minima per lassunzione allimpiego, 1973 [traduzione italiana]. |
| N. 139 | sulla prevenzione e il controllo dei rischi professionali causati dalle sostanze ed agenti cancerogeni, 1974. |
| N. 142 | sul ruolo dellorientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane, 1975. |
| N. 182 | sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e lazione immediata per la loro eliminazione, 1999 [traduzione italiana]. |
| N. 35 | sulla costrizione indiretta al lavoro, 1930 [traduzione italiana]. |
| N. 69 | sulle cure mediche, 1944. |
| N. 90 | sulla parità di retribuzione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, 1951 [traduzione italiana]. |
| N. 92 | sulla conciliazione e larbitrato volontari, 1951. |
| N. 94 | sulla consultazione e la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori al livello dellimpresa, 1952. |
| N. 110 | sulle condizioni dimpiego dei lavoratori delle piantagioni, 1958. |
| N. 111 | sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione, 1958 [traduzione italiana]. |
| N. 114 | sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, 1960. |
| N. 115 | sullalloggio dei lavoratori, 1961. |
| N. 116 | sulla riduzione dellorario di lavoro, 1962. |
| N. 118 | sui dispositivi di sicurezza delle macchine, 1963. |
| N. 119 | sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, 1963. |
| N. 122 | sulla politica delloccupazione, 1964. |
| N. 129 | sulle comunicazioni tra la direzione ed i lavoratori nellazienda, 1967. |
| N. 130 | sullesame dei reclami allinterno dellazienda ai fini della loro soluzione, 1967. |
| N. 134 | sulle cure mediche e le indennità di malattia, 1969. |
| N. 144 | sulla protezione contro i rischi di intossicazione dovuti al benzene, 1971. |
| N. 146 | sulletà minima per lassunzione allimpiego, 1973 [traduzione italiana]. |
| N. 147 | sulla prevenzione e il controllo dei rischi professionali causati dalle sostanze ed agenti cancerogeni, 1974. |
| N. 150 | sul ruolo dellorientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane, 1975. |
| N. 190 | sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e lazione immediata per la loro eliminazione, 1999 [traduzione italiana] |
(adottato dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro alla 238a sessione (Ginevra, novembre 1987), ed emendato dal Consiglio alla 264a sessione (Ginevra, novembre 2000) e alla 279a sessione (Ginevra, nobembre 2000))
Nelle note della Dichiarazione e nellallegato viene fatto riferimento ad un certo numero di convenzioni e di raccomandazioni internazionali del lavoro che comprendono disposizioni che riguardano la Dichiarazione. Queste note non intaccano il significato delle disposizioni della Dichiarazione alle quali si riferiscono. Devono essere considerate semplici rimandi agli strumenti adottati dallOrganizzazione internazionale del Lavoro nei settori corrispondenti, che hanno contribuito alla formulazione delle disposizioni della Dichiarazione.
Dopo ladozione della Dichiarazione da parte del Consiglio di amministrazione, il 16 novembre 1977, nuove convenzioni e raccomandazioni sono state adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro. Tanto comporta la necessità dincludere un nuovo elenco delle convenzioni e raccomandazioni adottate dal 1977 (comprese quelle adottate nel giugno 1977) che contengono alcune disposizioni riguardanti la Dichiarazione, lista che figura qui di seguito. Al pari delle note incluse nella Dichiarazione al momento della sua adozione, tali nuovi riferimenti non incidono sul significato delle disposizioni della Dichiarazione.
In conformità con il carattere volontario della Dichiarazione, tutte le sue disposizioni, derivino esse da convenzioni o raccomandazioni o da altre fonti, rivestono il carattere di raccomandazioni, salvo beninteso le disposizioni delle convenzioni che impegnano gli Stati membri che le hanno ratificate.
Elenco delle convenzioni e raccomandazioni adottate dopo il 1977 (compreso) e contenenti disposizioni pertinenti per la Dichiarazione
| Numero | Titolo | Paragrafi della Dichiarazione interessati |
| N. 148 | sulla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti allinquinamento dellaria, al rumore ed alle vibrazioni nei luoghi di lavoro, 1977 | 37 |
| N. 154 | sulla promozione della contrattazione collettiva, 1981 | 9 e 50 |
| N. 155 | sulla sicurezza, la salute dei lavoratori e lambiente di lavoro, 1981 | 37 |
| N. 156 | sulla parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori dei due sessi: la oratori con responsabilità familiari, 1981 | 21 |
| N. 158 | sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, 1982 | 9, 26, 27, 28 |
| N. 161 | sui servizi di igiene professionale, 1985 | 37 |
| N. 162 | sulla sicurezza nelluso dellamianto, 1986 | 37 |
| N. 167 | sulla sicurezza e ligiene nella costruzione, 1988 | 37 |
| N. 168 | sulla promozione delloccupazione e la difesa contro la disoccupazione, 1988 | 13 |
| N. 170 | sulla sicurezza nellutilizzo dei prodotti chimici sul lavoro, 1990 | 37 |
| N. 173 | sulla tutela degli interessi dei lavoratori in caso dinsolvenza del datore di lavoro, 1992 | 28 |
| N. 174 | sulla prevenzione degli incidenti industriali piè importanti, 1993 | 37 |
| N. 176 | sulla sicurezza e ligiene nelle miniere, 1995 | 37 |
| N. 156 | sulla protezione ei lavoratori contro i rischi professionali dovuti allinquinamento dellaria, al rumore ed alle vibrazioni nei luoghi di lavoro, 1977 | 37 |
| N. 163 | sulla promozion della contrattazione collettiva, 1981 | 52, 55, 56 |
| N. 164 | sulla sicurezza, la salute dei lavoratori e lambiente di lavoro, 1981 | 37 |
| N. 165 | sulla parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori dei due sessi : lavoratori con responsabilità familiari, 1981 | 21 |
| N. 166 | sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, 1982 | 9, 26, 27, 28 |
| N. 169 | sulla politica dell occupazione (disposizioni complementari), 1984 | 9, 13 |
| N. 171 | sui servizi di igiene nel lavoro, 1985 | 37 |
| N. 172 | sulla sicurezza nelluso dellamianto, 1986 | 37 |
| N. 175 | sulla sicurezza e ligiene nella costruzione, 1988 | 37 |
| N. 176 | sulla promozione delloccupazione e la difesa contro la disoccupazione, 1988 | 13 |
| N. 177 | sulla sicurezza nellutilizzo dei prodotti chimici sul lavoro, 1990 | 37 |
| N. 180 | sulla tutela degli interessi dei lavoratori in caso dinsolvenza del datore di lavoro, 1992 | 37 |
| N. 181 | sulla prevenzione degli incidenti industriali piè importanti, 1993 | 37 |
| N. 183 | sulla sicurezza e ligiene nelle miniere, 1995 | 37 |
Addendum II |
(adottato dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro alla 277a sessione (Ginevra, mars 2000))
La Conferenza internazionale del Lavoro ha adottato nel giugno 1998 la Dichiarazione dellOIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Con questa adozione, gli Stati membri dellOIL hanno rinnovato il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare i seguenti principi e diritti fondamentali nel lavoro :
libertà di associazione sindacale ed effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva ;
eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;
effettiva abolizione del lavoro minorile;
eliminazione della discriminazione nel lavoro e nellaccesso allimpiego.
La Dichiarazione dellOIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica a tutti gli Stati membri. Tuttavia, il contributo delle imprese multinazionali può rivelarsi un elemento importante per il raggiungimento dei suoi obiettivi. In questo contesto, linterpretazione e lapplicazione della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dovrebbe tenere pienamente conto degli obiettivi della Dichiarazione dellOIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. Tale riferimento non compromette in nessun caso il carattere volontario o il significato di quanto previsto dalla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale.
(adottata dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro alla 232a Sessione (Ginevra, marzo 1986)25)
1. Scopo della procedura è linterpretazione delle disposizioni della Dichiarazione, quando necessario, per risolvere un disaccordo relativo al loro significato, che può sorgere da una situazione concreta tra le parti per le quali la Dichiarazione è preconizzata.
2. La procedura non dovrebbe in alcun modo duplicare o entrare in conflitto con le procedure nazionali o le procedure dellOIL in vigore. Pertanto, essa non può essere invocata :
per quanto attiene alla legislazione ed alla prassi nazionali ;
per quel che riguarda le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro ;
sulle questioni che rientrano nella procedura relativa alla libertà sindacale.
Quanto precede implica che le questioni che rientrano nella legislazione e nella prassi nazionali dovrebbero essere esaminate da organismi nazionali appropriati ; che le questioni riguardanti le convenzioni e le raccomandazioni internazionali del lavoro dovrebbero essere esaminate in conformità con le diverse procedure previste agli articoli 19, 22, 24 e 26 della Costituzione dellOIL, o a richiesta di governi che sollecitano allUfficio uninterpretazione ufficiosa ; e che le questioni in materia di libertà sindacale dovrebbero essere esaminate in conformità con le procedure speciali dellOIL applicabili in materia.
3. Quando lUfficio internazionale del Lavoro riceve una richiesta dinterpretazione della Dichiarazione, ne accusa ricevuta e la porta a conoscenza dellUfficio della Commissione sulle imprese multinazionali. LUfficio internazionale del Lavoro informa il governo e le organizzazioni centrali dimprenditori e di lavoratori interessate di ogni singola domanda dinterpretazione ricevuta direttamente da una organizzazione in conformità con il paragrafo 5 b) e c).
4. LUfficio della Commissione sulle imprese multinazionali decide allunanimità, dopo consultazione in seno ai gruppi, sullammissibilità della richiesta in base alla procedura. Se non è possibile raggiungere un accordo, la richiesta viene trasmessa alla Commissione nel suo insieme per decisione.
5. Le richieste dinterpretazione possono essere indirizzate allUfficio internazionale del Lavoro :
di regola dal governo di uno Stato membro che agisce o per iniziativa propria o su richiesta di unorganizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori ;
da unorganizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori rappresentativa a livello nazionale o settoriale, sotto riserva delle condizioni enunciate al paragrafo 6. Queste richieste devono essere di regola inoltrate per il tramite delle organizzazioni centrali del paese interessato ;
da unorganizzazione internazionale di datori di lavoro o di lavoratori a nome di unorganizzazione rappresentativa nazionale affiliata.
6. Nei casi previsti al paragrafo 5 b) e c), le domande possono essere presentate se è possibile provare :
che il governo interessato ha rifiutato di sottoporre la richiesta allUfficio internazionale del Lavoro ; o
che, dal momento in cui lOrganizzazione si è rivolta al governo, siano trascorsi tre mesi senza che il detto governo abbia fatto conoscere le sue intenzioni.
7. In caso di richiesta ammissibile, lUfficio internazionale del Lavoro prepara un progetto di risposta in consultazione con lUfficio della Commissione sulle imprese multinazionali. Qualsiasi fonte appropriata dinformazione deve essere utilizzata, comprese le fonti emananti dal governo, dai datori di lavoro e dai lavoratori del paese interessato. LUfficio della Commissione può chiedere allUfficio internazionale del Lavoro di fissare il termine entro cui comunicare le informazioni.
8. Il progetto di risposta ad una domanda ammissibile deve essere esaminato e approvato dalla Commissione sulle imprese multinazionali prima di essere sottoposto al Consiglio di amministrazione per approvazione.
9. La risposta, una volta approvata dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviata alle parti interessate e pubblicata sul Bulletin officiel dellUfficio internazionale del Lavoro.
1 Bulletin officiel (Ginevra, BIT), vol. LXXXIII, 2000, serie A, N. 3.
2 I paragrafi 1 a 7, 8, 10, 25, 26 e 52 (precedentemente 51) sono stati oggetto di una interpretazione secondo la procedura per lesame delle controversie relative allapplicazione della Dichiarazione di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale. Se ne può ottenere copia presso il Bureau pour les activités des entreprises multinationales, Bureau international du Travail, 4, route de Morillons, CH - 1211 Genève 22, Svizzera, oppure consultando il sito Internet.
3 Convenzione (N. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 ; convenzione (N. 98) sullapplicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 ; convenzione (N. 111) sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione, 1958 ; convenzione (N. 122) riguardante la politica delloccupazione, 1964 ; convenzione (N. 138) sulletà minima per lassunzione allimpiego, 1973 ; convenzione (N. 182) sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e lazione immediata per la loro eliminazione, 1999 ; raccomandazione (N. 111) sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione, 1958 ; raccomandazione (N. 119) sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, 1963 ; raccomandazione (N. 122) sulla politica delloccupazione, 1964 ; raccomandazione (N. 146) sulletà minima per lassunzione allimpiego, 1973 ; raccomandazione (N. 190) sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e lazione immediata per la loro eliminazione, 1999.
4 Convenzione (N. 122) e raccomandazione (N. 122) sulla politica delloccupazione, 1964.
5 OIL, Conferenza mondiale sulloccupazione, Ginevra, 4-17 giugno 1976.
6 Convenzione (N. 111) e raccomandazione (N. 111) sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione, 1958 ; convenzione (N. 100) e raccomandazione (N. 90) sulla parità di retribuzione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, 1951.
7 Raccomandazione (N. 119) sulla cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, 1963.
8 Ibid.
9 Convenzione (N. 142) e raccomandazione (N. 150) sul ruolo dellorientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane, 1975.
10 Raccomandazione (N. 116) sulla riduzione dellorario di lavoro, 1962.
11 Convenzione (N. 110) e raccomandazione (No 110) sulle condizioni dimpiego dei lavoratori delle piantagioni, 1958 ; raccomandazione (No 115) sullalloggio dei lavoratori, 1961 ; raccomandazione (N. 69) sulle cure mediche, 1944 ; convenzione (N. 130) e raccomandazione (N. 134) sulle cure mediche e le indennità di malattia, 1969.
12 Convenzione N. 138, articolo 1 ; convenzione N. 182, articolo 1.
13 Le convenzioni e raccomandazioni dellOIL sopra menzionate sono contenute nel Catalogue of ILO publications on occupational safety and health, Ginevra, BIT, 1999. Vedasi anche il sito Internet.
14 Convenzione N. 87, articolo 2.
15 Convenzione N. 98, articolo 1.1.
16 Convenzione N. 98, articolo 2.1.
17 Convenzione N. 98, articolo 4.
18 Convenzione (N. 135) sulla protezione e le facilitazioni da accordare ai rappresentanti dei lavoratori nellimpresa, 1971.
19 Raccomandazione (N. 129) sulle comunicazioni tra la direzione e i lavoratori nellazienda, 1967.
20 Raccomandazione (N. 94) sulla consultazione e la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori sul piano aziendale, 1952 ; raccomandazione (N. 129) sulle comunicazioni tra la direzione ed i lavoratori nellazienda, 1967.
21 Raccomandazione (N. 130) sullesame dei reclami allinterno dellazienda ai fini della loro soluzione, 1967.
22 Convenzione (N. 29) sul lavoro forzato e obbligatorio, 1930 ; convenzione (N. 105) sullabolizione del lavoro forzato, 1957 ; raccomandazione (N. 35) sulla costrizione indiretta al lavoro, 1930.
23 Raccomandazione (N. 92) sulla conciliazione e larbitraggio volontari, 1951.
24 I testi delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro citate nella Dichiarazione sulle IMN sono disponibili presso Publications du BIT, Bureau international du Travail, 4, route des Morillons, CH - 1211 Genève 22, Svizzera, nonché sul sito Internet [alcune traduzioni italiane].
25 Bulletin officiel (Ginevra, BIT), vol. LXIX, 1986, serie A, N. 3, p. 220-221 (in sostituzione della parte IV delle procedure adottate dal Consiglio di amministrazione alla 214a Sessione (novembre 1980) ; vedasi Bulletin officiel, vol. LXIV, 1981, serie A, N. 1, p. 94-96).
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