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C115 Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 19601

Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti (Nota : data di entrata in vigore : 17/06/1962)
Convenzione : C115
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 44
Data d’adozione : 22/06/1960
Vedere le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato


La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1º giugno 1960 nella sua quarantaquattresima sessione ;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, questione che costituisce il quarto punto dell’ordine del giorno della sessione ;

Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale ; adotta oggi, ventidue giugno millenovecentosessanta, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960.


PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ogni Stato membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, che ratifichi la presente convenzione, s’impegna ad applicarla per via legislativa o a mezzo di raccolte di direttive pratiche o mediante altre misure appropriate. Nel dare attuazione alle disposizioni della convenzione, l’autorità competente consulterà i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica a tutte le attività che comportino la esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.

2. La convenzione non si applica né alle sostanze radioattive, sigillate o no, né agli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, i quali in considerazione della circostanza che le dosi di radiazioni ionizzanti ricevibili da essi sono deboli, saranno esclusi dalla sua applicazione in uno dei modi con cui si darà esecuzione alla convenzione, previsti dall’articolo 1.

Articolo 3

1. Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze, dovranno esser presi i provvedimenti più appropriati per assicurare una protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, per ciò che riguarda la loro salute e la loro sicurezza.

2. A tal fine saranno adottate le regole e i provvedimenti ritenuti necessari e sarà data la maggiore pubblicità e tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento di tale protezione efficace.

3. Perché questa sia assicurata :

  1. i provvedimenti per la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottati da uno Stato membro dopo la ratifica della convenzione, dovranno essere conformi alle disposizioni della convenzione ;
  2. lo Stato suddetto dovrà modificare al più presto possibile i provvedimenti già adottati prima della ratifica della convenzione per uniformarli a questa, e dovrà incoraggiare analoga modifica di ogni altro provvedimento esistente prima della ratifica ;
  3. lo Stato in questione dovrà poi comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, in occasione della ratifica della convenzione, una dichiarazione che indichi in quale maniera e a quali categorie di lavoratori si applicano le disposizioni della convenzione ; nei suoi rapporti sull’applicazione della convenzione dovrà inoltre dare notizia su ogni progresso realizzato nella materia ;
  4. allo scadere di un periodo di tre anni, dopo l’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale sull’applicazione del comma b) del presente paragrafo e sulle proposte che esso riterrà opportune in vista dei provvedimenti da adottare al riguardo.

PARTE II - MISURE DI PROTEZIONE

Articolo 4

Le attività indicate all’articolo 2 devono essere organizzate ed eseguite in modo da assicurare la protezione prevista dalla presente parte della convenzione.

Articolo 5

Deve essere compiuto ogni sforzo per ridurre al più basso livello possibile l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, così come deve essere evitata, da tutte le parti interessate, ogni esposizione inutile.

Articolo 6

1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all’organismo, così come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell’organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione.

2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.

Articolo 7

1. Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere stabiliti, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, i livelli adeguati :

  1. da una parte in favore di coloro che abbiano diciotto anni o più ;
  2. dall’altra, in favore dei minori di anni diciotto.

2. Nessun lavoratore di età inferiore ai sedici anni dovrà essere impiegato in lavori comportanti l’utilizzazione di radiazioni ionizzanti.

Articolo 8

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, dovranno essere stabiliti dei livelli adeguati per i lavoratori che non sono direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni, ma che sostano o transitano in luoghi ove possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze radioattive.

Articolo 9

1. L’uso di segnali adeguati di pericolo deve essere adottato per indicare l’esistenza di rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Dovranno essere fornite ai lavoratori, tutte le informazioni che possono risultare necessarie a tale riguardo.

2. Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni ionizzanti dovranno essere adeguatamente istruiti, prima e durante la destinazione a tali lavori, circa le precauzioni da prendere per la loro sicurezza e per la protezione della loro salute, così come sulle ragioni che motivano simili precauzioni.

Articolo 10

La legislazione dovrà prevedere la notifica, secondo le modalità che essa al riguardo stabilirà, dei lavori che comportino l’esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.

Articolo 11

Un adeguato controllo dei lavoratori e dei posti di lavoro dovrà essere svolto per poter misurare l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e alle sostanze radioattive, al fine di verificare il rispetto dei livelli stabiliti.

Articolo 12

Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni devono essere sottoposti ad un adeguato esame medico, prima o subito dopo la destinazione a tali lavori e dovranno in seguito subire ulteriori controlli medici a intervalli adeguati.

Articolo 13

I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado dell’esposizione, essere prese rapidamente, saranno determinati secondo uno dei metodi di applicazione della presente convenzione, previsti dall’articolo 1 :

  1. il lavoratore deve essere sottoposto ad un adeguato esame medico ;
  2. il datore di lavoro deve avvertire l’autorità competente, conformemente alle direttive date da quest’ultima ;
  3. persone competenti in materia di protezione contro le radiazioni devono studiare le condizioni in cui il lavoratore svolge il lavoro ;
  4. il datore di lavoro deve adottare ogni necessaria disposizione correttiva, sulla base delle constatazioni tecniche e dei pareri dei medici.

Articolo 14

Nessun lavoratore potrà essere impiegato o continuare ad essere impiegato in un lavoro che possa esporlo alle radiazioni ionizzanti, contro il parere espresso dal medico autorizzato.

Articolo 15

Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s’impegna ad assumere a proprio carico adeguati servizi di ispezione per il controllo dell’applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione, o a verificare che venga assicurata una adeguata ispezione.


PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 17

1. La presente convenzione obbligherà soltanto gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno, dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni ; in seguito potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 19

1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 20

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 21

Ogni qual volta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 22

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :

  1. la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione implicherà di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 18, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore ;
  2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata, e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 23

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

1 Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 28 novembre 1970, nº 302.


 
Ultima modifica: 13.05.2008^ top